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Superbonus 110%

  • Immagine del redattore: stefania ramoino
    stefania ramoino
  • 12 mar 2023
  • Tempo di lettura: 1 min

In base al richiamo al decreto "aiuti quater" è stato previsto che gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche con edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e persone fisiche con interventi sulle singole unità immobiliari, beneficeranno del superbonus nella misura del

110% soltanto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Invece, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 l'aliquota di detrazione scende dal 110% al 90%.

Per gli edifici e unità immobiliari considerate unifamiliari spetta il super bonus nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31 Marzo 2023 a condizione che la data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Le persone fisiche che non hanno raggiunto il suddetto 30% alla data del 30 settembre 2022 non potranno usufruire di nessuna proroga al

2023.


Per i soli interventi ammessi al superbonus viene introdotta la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di gestione o sconto in fattura inviate all'agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati.


La modifica normativa è intervenuta esclusivamente sull'orizzonte temporale di utilizzo dei crediti d'imposta e non sulla detrazione fiscale da operare in dichiarazione dei redditi.


 
 
 

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